Avvenire di Calabria

Questa la situazione complessiva nel territorio reggino: 31 in reparto; 2 in rianimazione; 148 in isolamento domiciliare; 53 guariti; 15 deceduti

Covid-19: sale di altri 9 il conteggio dei positivi in Calabria

Redazione Web

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In Calabria ad oggi sabato 25 aprile 2020 sono stati effettuati 26.006 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.088 (+9 rispetto a ieri), quelle negative sono 26.918.
Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:
- Catanzaro: 49 in reparto; 2 in rianimazione; 79 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 29 deceduti.
- Cosenza: 31 in reparto; 3 in rianimazione; 331 in isolamento domiciliare; 56 guariti; 25 deceduti. -
- Reggio Calabria: 31 in reparto; 2 in rianimazione; 148 in isolamento domiciliare; 53 guariti; 15 deceduti.
- Crotone: 13 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 26 guariti; 6 deceduti.
- Vibo Valentia: 1 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e provincie che nel tempo sono stati dimessi.
Un paziente ricoverato All'Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. Il Totale dei casi di Torano è 129 Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.602, così distribuiti:
- Cosenza: 1.340
- Crotone: 1.631
- Catanzaro: 1.786
- Vibo Valentia: 343
- Reggio Calabria: 1.502

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.286.
Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato all'emergenza coronavirus della Regione Calabria

Firmate ieri dal presidente della regione Calabria Jole Santelli le Ordinanze n. 35 e n. 36, nell'ambito di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

La n. 35 riguarda disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale – oltre a quelle in urgenza, mai sospese - sono consentite a far data dal 27 aprile 2020:
1. le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell’allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante della stessa, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili;
2. rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile; 3. le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni; Le Autorità Competenti e gli Organi di controllo verificano il rispetto delle misure fissate nel presente provvedimento; Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00.01 del 27 aprile 2020 e cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi, ministeriali o regionale che dispongano diversamente.

L'Ordinanza n. 36 è relativa invece alle disposizioni delle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche.
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, dal 24 aprile 2020, nel territorio regionale:
1. é revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti;
2. gli esercenti le attività di cui all’art. 1 lett. aa) del Dpcm 10 aprile 2020, per le quali è consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi – da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi - devono comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente, con le modalità già fissate dalle norme di settore; gli esercizi devono adottare le misure previste nell’allegato 1 alla presente ordinanza, che ne è parte integrante, estratto delle Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SarsCoV-2 dell’Istituto Superiore di Sanità, revisione 19 aprile 2020;
3. è consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione - anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall’autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico) – nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentirne la migliore gestione; è consentita, altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti;
4. gli spostamenti previsti al punto 1 dell’Ordinanza n. 32/2020 giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, sono da intendersi possibili, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio.

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