La deliberazione analizzata dalla Corte dei conti mette in luce un insieme articolato di elementi ritenuti problematici: dai rilievi sulle valutazioni ambientali alle omissioni istruttorie, fino alle irregolarità nel quadro economico-finanziario. Di seguito i nodi principali che emergono dal documento.
Le valutazioni sulla procedura e sui limiti riscontrati
La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha esaminato la delibera CIPESS n. 41/2025 sul progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, approvato nella seduta del 6 agosto 2025. Il Collegio ha ritenuto rilevanti diverse criticità, soprattutto sul piano ambientale e procedurale, al punto da giudicare l’atto «illegittima per violazione dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva europea Habitat».

La delibera CIPESS aveva approvato, tra le altre cose, «il progetto definitivo del “Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria – Ponte sullo Stretto di Messina”» e «il Piano economico-finanziario (PEF)» con prescrizioni, raccomandazioni e opere compensative. L’efficacia del provvedimento era stata subordinata a una condizione sospensiva, poiché «subordinandone l’efficacia alla registrazione del decreto del MIT, di concerto con il MEF».
I rilievi ambientali
Decisivo, nel giudizio dei magistrati, il nodo ambientale. La Corte ricorda che la Commissione VIA-VAS del MASE aveva espresso «parere negativo con riferimento alla valutazione di incidenza appropriata ambientale (“VIncA”)» su tre siti della Rete Natura 2000.
PER APPROFONDIRE: Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti congela il progetto
Nonostante ciò, il Consiglio dei ministri, il 9 aprile 2025, aveva approvato la relazione IROPI dichiarando «la sussistenza di motivi imperativi di interesse pubblico legati alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica». Una scelta che ha consentito di superare la valutazione negativa senza il previo parere della Commissione europea.
Le lacune nella relazione del Governo sugli impatti ambientali e le motivazioni ritenute insufficienti
Secondo la Corte, tuttavia, le motivazioni addotte non risultano adeguate: «Le assunzioni relative ai diversi “motivi di interesse pubblico” non risultano validate da organi tecnici e corroborate da adeguata documentazione».
Inoltre, si sottolinea che «le attestazioni inerenti ai motivi di tutela della salute dell’uomo […] sono prive di adeguate e circostanziate valutazioni». La relazione si concentra invece su aspetti economicisti, definiti «inconferenti ai fini della procedura in deroga».
Il confronto insufficiente con le istituzioni europee
Ulteriore criticità è la gestione del rapporto con Bruxelles. La Corte segnala che la corrispondenza della Commissione europea è stata trasmessa solo in prossimità dell’adunanza, mentre da parte dell’UE emergeva «l’esigenza di un confronto al fine di garantire che il progetto […] sia conforme al diritto dell’UE». Un passaggio che rafforza, secondo i giudici, la necessità di una istruttoria più solida.
Sul piano procedurale, viene rilevato anche «un difetto di motivazione anche rinforzata della delibera» e la mancata acquisizione del secondo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici previsto dal voto n. 220 del 1997.
Il nodo economico: pareri mancanti su costi, pedaggi e sostenibilità finanziaria
A queste criticità si aggiunge un elemento rilevante sul piano tariffario e finanziario. La Corte richiama infatti l’assenza del parere del NARS, organismo tecnico che deve verificare la congruità economica e tariffaria dell’opera.
Secondo i magistrati, «l’istruttoria svolta soffra il mancato apporto delle specifiche competenze del NARS, che il dpcm 26 settembre 2023 qualifica, tra l’altro, come organo consultivo del CIPESS in materia tariffaria».
Una mancanza particolarmente significativa perché il NARS è, come ricorda la Corte, «istituzionalmente preposto, altresì, alla tutela dell’utenza».
A ciò si aggiunge un altro rilievo decisivo: la delibera ha escluso il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, nonostante le sue competenze sulle tariffe e sui pedaggi. La Corte segnala infatti la «mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei Trasporti» e richiama che la normativa attribuisce all’ART un ruolo centrale nella «definizione dei criteri per la fissazione delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi».
La reazione del Governo
Dopo la pubblicazione delle motivazioni della Corte dei conti, il Governo ha diffuso una nota in cui sottolinea che «le motivazioni saranno oggetto di attento approfondimento» da parte delle amministrazioni coinvolte, che «da subito sono state impegnate a verificare gli aspetti ancora dubbi».
Palazzo Chigi evidenzia inoltre che, secondo l’Esecutivo, si tratta di profili «con un ampio margine di chiarimento davanti alla stessa Corte» e ribadisce l’intenzione di mantenere «un confronto costruttivo e teso a garantire all’Italia un’infrastruttura strategica attesa da decenni».
Anche il Ministero delle Infrastrutture ha dichiarato di «prendere atto» delle motivazioni, confermando che «continua l’iter per la realizzazione del collegamento tra Calabria e Sicilia», ricordando la «positiva collaborazione con la Commissione europea» e assicurando che «tecnici e giuristi sono già al lavoro per superare tutti i rilievi».
Le valutazioni finali della Corte dei conti
Il giudizio della Sezione si chiude concentrandosi sulle violazioni ritenute più gravi: il Collegio definisce le criticità ambientali, procedurali, contrattuali ed economico-finanziarie «di immediata e decisiva rilevanza» ai fini della valutazione finale di legittimità.
Un passaggio che mette in discussione l’impianto complessivo con cui il progetto definitivo del Ponte è stato riportato all’approvazione del CIPESS.













