Avvenire di Calabria

Tra le misure introdotte per fronteggiare la crisi di liquidità post-Covid c'è la famigerata quota del 110% di detrazioni fiscabili (tra l'altro cedibili alle imprese)

Superbonus 110% sulla ristrutturazione, ecco cosa c’è da sapere

Redazione Web

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

La promessa del superbonus è chiara: ristrutturare casa a costo zero. Messa nero su bianco nel decreto Rilancio (Dl 34/2020). Una detrazione del 110% - valida per le spese dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 - da recuperare in cinque anni o da trasformare in sconto in fattura. Oppure da cedere a banche e fornitori. Ciò che si chiedono adesso milioni di proprietari di immobili - e le imprese - è come passare ai fatti.

Gli interventi “principali” su cui si applica il 110% sono i cappotti termici, i nuovi impianti di riscaldamento ad alta efficienza e il sismabonus, oltre agli interventi collegati (fotovoltaico, colonnine di ricarica e altre opere di efficientamento eseguite con quelle principali). I lavori edilizi tradizionali, quindi, non hanno il 110%, ma l’aspetto interessante è anche queste agevolazioni - compreso il bonus facciate al 90% e l’ecobonus “ordinario” del 65% - diventano cedibili e trasformabili in sconto. Potrà così ripartire anche il mercato delle finestre proposte con sconto in fattura, solo per fare un esempio.

Per avere il 110% sull’ecobonus bisogna migliorare di due classi la pagella energetica dell’edificio. «Il salto di due classi, in linea di massima, è sempre realizzabile se si abbinano cappotto termico e caldaia», spiega Renato Cremonesi, presidente di Cremonesi consulenze. In certi casi, anche la sola coibentazione consente il doppio miglioramento: «Pensiamo a un edificio anni 60 in cemento armato con piano pilotis», dice Cremonesi. Però, con un cappotto completo si riduce il fabbisogno del 30-50%: «La caldaia diventa sovradimensionata e la si può sostituire con una pompa di calore elettrica, magari abbinata al fotovoltaico». L’ecobonus potenziato, inoltre, può essere sfruttato anche su singole case monofamiliari, purché siano “abitazione principale”.

Il superbonus antisismico, invece, non richiede miglioramenti della pagella antisismica, almeno sulla carta. Il decreto allinea infatti al 110% tutto il pacchetto del sismabonus (variabile dal 50% all’85%), ma lo fa con una formulazione piuttosto ambigua: «Sembra necessario un chiarimento delle Entrate - spiega Andrea Barocci di Ingegneria sismica italiana -, oggi non saprei come impostare correttamente una pratica».

Il super bonus del 110% spetta anche laddove i lavori siano già iniziati prima del 1° luglio 2020? Ho una Scia già protocollata al comune ma ho detto alla ditta di iniziare gli interventi dopo il 1° luglio 2020 perché vorrei rientrare nel bonus del 110%. Se dovessi cominciare prima della suddetta data perderò la possibilità di godere della super agevolazione? Sono domande che spesso si pongono agli addetti ai lavori, nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate emani il tanto atteso provvedimento attuativo della misura agevolativa introdotta con l’art. 119 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) per sostenere la ripartenza del settore edilizio dopo il periodo di crisi economica legata al Covid-19.

La norma espressamente dispone che la potenziata detrazione fiscale spetta per “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021”. Dunque, si parla di “spese documentate” e non di “interventi documentati”, il che porta a ritenere che, laddove l’intervento che si sta realizzando sull’abitazione fosse iniziato prima del 1° luglio 2020 e rientri tra quelli beneficiabili con il 110% (ad esempio cappotto termico), il contribuente, “potrebbe” godere del super beneficio a condizione che il documento di spesa (fattura) ed il bonifico di pagamento abbiano data successiva al 30 giugno 2020.

Quanto anzidetto, tuttavia, dovrà trovare conferma nella circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, di cui si attende emanazione. Si ricorda, infine, che la detrazione fiscale in esame è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. È prevista, inoltre, la possibilità di optare, laddove l’impresa esecutrice dei lavori lo accordi, per lo sconto diretto in fattura oppure per la cessione del credito.

Ritocchi alla Camera per il dl Rilancio. E fra le misure che subiranno alcune modifiche, si trova anche il superbonus del 110% per gli interventi edilizi mirati al miglioramento energetico degli edifici. Un emendamento al decreto Rilancio, presentato dalla maggioranza e condiviso dal governo, punta a estendere il superbonus al 110% per interventi di efficientamento energetico, antisismici o di installazione di pannelli solari a tutte le seconde case, escluse quelle di lusso. La proposta di modifica prevede anche l’estensione del bonus agli impianti sportivi e agli alberghi. Inoltre, la detrazione al 110% potrebbe essere utilizzata dal primo luglio 2020 fino alla fine del 2022, con un aumento delle risorse.

Articoli Correlati

Stop superbonus, in Calabria a rischio 4 mila lavoratori

La denuncia della Fillea Cgil calabrese dopo lo stop del Governo alle cessioni dei crediti e allo sconto in fattura. Il segretario generale Simone Celebre: «Questo provvedimento rischia di far diventare i vari bonus solo roba da ricchi»