Superbonus 110%, le ONLUS possono accedere fino al 31 dicembre 2025

Con l’ultima manovra finanziaria, nuove limitazioni per ONLUS, OdV e APS: accesso ridotto al Superbonus, ma restano alcune agevolazioni per gli interventi già avviati
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La Legge di Bilancio 2025 ha ridefinito il quadro normativo per i bonus edilizi, confermando la possibilità per le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) di accedere al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025, ma solo in casi specifici.

Proroga del Superbonus per le ONLUS: le condizioni per accedere

Il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, e le successive disposizioni della Legge di Bilancio 2025 hanno ristretto l’accesso al Superbonus per il Terzo Settore. Tuttavia, le ONLUS e le altre organizzazioni senza scopo di lucro possono ancora beneficiare della detrazione massima del 110% per le spese sostenute fino alla fine del 2025, ma solo per interventi su immobili di categoria catastale D/4, ossia strutture sanitarie, assistenziali e assimilabili.



Per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali: gli immobili devono essere di proprietà dell’ente oppure detenuti in comodato d’uso registrato prima del 1° giugno 2021; i membri del Consiglio di Amministrazione dell’ente beneficiario non devono percepire compensi o indennità di carica.


PER APPROFONDIRE: Stop al Superbonus edilizio: Aibi, “uno ‘schiaffo’ nei confronti del Terzo settore”


Queste restrizioni sono state chiarite anche dall’Agenzia delle Entrate, che con la risposta n. 188 del 1° ottobre 2024 ha ribadito che la maxi-detrazione è ammessa solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti normativi.

Le modifiche ai bonus edilizi per gli altri immobili

Per tutti gli altri immobili del Terzo Settore, dal 1° gennaio 2025 il Superbonus è stato ridotto progressivamente: 65% per le spese sostenute nel 2025 e 36% per gli interventi realizzati tra il 2026 e il 2027.



Le ONLUS, le OdV e le APS non potranno più usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito, strumenti che avevano rappresentato un’opportunità cruciale per questi enti, che spesso non hanno sufficiente capienza fiscale per beneficiare direttamente della detrazione.

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