
La legge sul “Dopo di noi” è un ulteriore passo avanti sulla strada che il nostro Paese sta percorrendo da quando la disabilità non è più vista come una vergogna personale o familiare, ma è diventata un problema sociale che va affrontato dall’intera collettività che ha il dovere di adottare strumenti di sostegno a disabili e famiglie.
La finalità della legge è fissata nell’articolo 1: favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomina delle persone con disabilità grave non legata alla vecchiaia, quando vengono a mancare i genitori o quando, pur essendo ancora questi in vita, non siano più in grado di offrire le cure opportune. La legge prevede l’istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma favorisce anche interventi di carattere privato: erogazioni, stipula di polizze assicurative, costituzione di trust, di vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, costituzione di fondi speciali con beni sottoposti a vincolo di destinazione.
L’aspetto più innovativo della legge è aver messo al centro il soggetto disabile grave e le sue specifiche esigenze. Con l’emanazione del decreto di attuazione è stato individuato quale elemento cardine per l’accesso alle misure a carico del fondo, la «valutazione multidimensionale» che deve essere svolta da equipe professionali per valutare le capacità della persona di curare se stessa, la sua mobilità, la comunicazione e altre attività cognitive, le attività relazionali della vita quotidiana.
La valutazione multidimensionale consentirà di definire un progetto personalizzato con l’individuazione di specifici sostegni e di una figura che ne curerà la realizzazione.
Per favorire l’inserimento sociale del disabile, il decreto stabilisce che i progetti personalizzati siano condivisi con i servizi per il collocamento mirato e prevedano la possibilità d’inserimento della persona in programmi di politiche attive del lavoro. Al fondo avranno priorità d’accesso i disabili gravi senza entrambi i genitori e privi di risorse economiche, i disabili con genitori non più in grado di garantire ad essi una vita dignitosa, i disabili inseriti in strutture residenziali con caratteristiche diverse da quelle previste dal decreto. Anche gli stanziamenti perseguono obiettivi innovativi: attivare e potenziare programmi di intervento per favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni che riproducano le condizioni abitative e relazionali di casa; realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co–housing, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; accrescere nel disabile lo sviluppo di competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
Un ruolo attivo è riservato dalla legge alle Regioni che devono adottare gli indirizzi di programmazione e definire i criteri e le modalità per l’erogazione e per la pubblicità dei finanziamenti. Ad esse viene attribuita la verifica dell’attuazione delle attività e il potere di revoca dei finanziamenti concessi.
Esse hanno il compito di regolamentare le equipe multi professionali che svolgono la «valutazione multidimensionale».