Il consulente: «La cooperativa offre più opportunità»

di Fabio Vazzana – Suggerire uno strumento per contrastare il fenomeno della disoccupazione nella nostra Regione è un compito molto arduo. Durante lo svolgimento della mia attività professionale di dottore commercialista, spesso consiglio l’utilizzo della forma giuridica della cooperativa come strumento idoneo allo svolgimento di attività economiche esercitate da giovani. L’impresa cooperativa consente innanzitutto di essere padroni di se stessi, di poter decidere liberamente con gli altri soci senza dover sottostare alle decisioni chi possiede più quote, come nelle altre tipologia di società di capitali. Per costituire una società cooperativa servono almeno tre soci ed è necessario che l’atto costitutivo venga redatto da un notaio il quale provvederà anche all’iscrizione all’Albo delle cooperative. Esistono diverse tipologie di Cooperative: di produzione e lavoro; di consumo; agricole; di credito; edilizie di abitazione; di trasporto; editoriali; e cooperative sociali. I giovani sono particolarmente attratti dallo strumento cooperativistico e ciò perchè sono possibili agevolazioni per la costituzione, in quanto aderendo ad una delle Federazioni nazionali si possono ottenere contributi necessari e ridurre il costo della stipula dell’atto costitutivo; hanno un supporto iniziale gratuito presso le stesse Federazioni; godono di agevolazioni fiscali come quella di carattere generale prevista dall’art. 12 della L 904/77 secondo cui tutte le somme destinate a riserve si escludono dal reddito imponibile; oppure quella prevista dall’art. 21 c.10 della L.449/97, secondo la quale le imposte sui redditi, riferibili alle variazioni in diminuzione in dichiarazione, diventano deducibili; oppure l’art. 11 del dpr 601773, il quale prevede, con riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, che i redditi conseguiti siano esenti dall’imposta Ires se l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci che lavorano con continuità non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi. Appare, opportuno citare anche la L. 381/91 che prevede l’esonero contributivo Inps per quelle cooperative che hanno come finalità quella dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come ad esempio gli invalidi fisici o psichici e altre categorie purché costituiscano almeno il 30% dell’intero organico della cooperativa. Ritengo, infine, che se correttamente utilizzato, lo strumento cooperativistico possa ancor oggi, nonostante tutte le limitazioni legislative, costituire un valido supporto alle iniziative imprenditoriali dei giovani calabresi.

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