
Istituto diocesano Lanza, crisi ecologica e demografica al centro
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Con l’attesa sentenza (n. 192/2024) la Corte ha considerato illegittime diverse disposizioni della legge
Il tema dell’autonomia differenziata è stato discusso più volte all’Istituto di formazione politico sociale Mons. A. Lanza. Il 14 marzo è stato affrontato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2024, che è stata commentata dai professori e giuristi Antonino Spadaro e Francesco Manganaro e dal dottorando Elenio Bolognese.
Il cosiddetto regionalismo differenziato – come ha ricordato il prof. Spadaro - fu previsto in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione del 2001, in particolare dall’articolo 116 c. 3, che dispose una vera e propria devoluzione alle regioni di importanti funzioni di tipo legislativo, amministrativo e finanziario. Da allora la Corte Costituzionale è stata gravata di innumerevoli ricorsi sia regionali che statali per chiarire l’attribuzione delle competenze.
Poi, a distanza di 24 anni, contro i pareri dei giuristi, dell’ufficio del bilancio parlamentare, della Banca d’Italia, della Commissione UE, della Conferenza Episcopale italiana, il Parlamento ha votato la legge n. 86 del 2024 (legge Calderoli sull’autonomia differenziata). Ne è seguita una richiesta di referendum abrogativo, poi respinta, e il ricorso alla Corte Costituzionale.
Con l’attesa sentenza (n. 192/2024) la Corte ha considerato illegittime, come era prevedibile, diverse disposizioni della legge sull’autonomia differenziata, smantellandola di fatto, alla luce dei valori e dei principi fondamentali sanciti dall’intera Costituzione, come il principio di sussidiarietà che è anche imprescindibilmente previsto dall’adesione allo spazio comunitario europeo. Ad esempio, in tema di istruzione, la Corte Costituzionale ha chiarito che “deve avere una valenza necessariamente generale e unitaria”.
Il professore Manganaro nella sua analisi critica, pur evidenziando il valore delle autonomie locali, ha ribadito l’errore della normativa che è stata svuotata di contenuto dalla recente sentenza della Corte, ossia l’eccessiva attribuzione di materie alla competenza concorrente delle Regioni. Inoltre, nel tentativo di realizzare un federalismo fiscale non sono stati individuati i costi standard dei servizi e il parametro rimasto è stato quello dei costi storici, che non è equo e non va a vantaggio della coesione sociale.
In sintesi i giudici della Corte Costituzionale ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative deve avvenire in funzione del bene comune e della tutela dei diritti garantiti. Ma soprattutto interpreta correttamente l’art. 116 c. 3 che non stabilisce il trasferimento di materie, ma di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le stesse; e su questo eventuale trasferimento si riserva di giudicare se è ammissibile secondo il dettato della Costituzione.
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Infine è intervenuto in collegamento dall’università di Barcellona il dottorando Elenio Bolognese, che ha tracciato un parallelismo tra la situazione italiana e quella spagnola: La Spagna è uno stato autonomico composto da 17 comunità autonome ciascuna con proprie peculiarità storiche, politiche e linguistiche e anche la Costituzione spagnola richiama l’indissolubilità dell’unità nazionale.
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