Avvenire di Calabria

Un togato del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro spiega come nella Chiesa non esiste «l’annullamento » del matrimonio, ma la dichiarazione di nullità del matimonio

Parola al giudice: «Annullamento del matrimonio? Falso mito»

Giuseppe Carlo Rotilio *

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

L’attenzione per le coppie ferite voluta da Papa Francesco balza subito agli occhi perché si incentra in quella sintonia tra diritto e pastorale così intensamente auspicata dai padri sinodali e confluita nella recente riforma del processo canonico per le cause di nullità matrimoniale promulgata dal Santo Padre Francesco con la Lettera Motu proprio data Mitis Iudex Dominus Iesus (Midi) entrata in vigore nel dicembre 2015.

Il Santo Padre, rivolgendosi al mondo della giustizia ecclesiastica nel discorso annuale pronunciato alla Rota Romana, ha sottolineato più volte quello che definisce «il ministero della pace delle coscienze» definendo in pari tempo i giudici ecclesiastici «esperti della coscienza dei fedeli cristiani ». Con tali affermazioni vuole cancellare concetti errati in coloro che apparentemente e superficialmente ritengono questo ministero un freddo lavoro d’ufficio, o un mero espletamento burocratico. Anche il Tribunale Interdiocesano composto da undici diocesi calabresi sta vivendo questo tempo di transizione dalle vecchie alle nuove norme che nello spirito ecclesiale hanno lo scopo di provvedere al meglio alla salus animarum, ed in linea con la normativa e la tradizione precedente hanno sollecitato e indicato con più incisività una più piena responsabilità del vescovo diocesano nel proprio munus giudiziario in quanto strettamente connesso al ministero episcopale.

Un punto fermo da considerare nell’opera di riforma processuale e che nella Chiesa non esiste «l’annullamento » del matrimonio. Infatti con il termine «annullamento» viene indicato il togliere valore ed efficacia a un atto che per se stesso possiede fino a quel momento valore ed efficacia. In riferimento al matrimonio, questo significherebbe che, di fronte a un consenso matrimoniale valido, dal quale è sorta una realtà indissolubile, come il matrimonio nel suo svolgersi, la Chiesa verrebbe meno al suo compito e non rispetterebbe l’indissolubilità del matrimonio. Quello che comunemente è chiamato «annullamento del matrimonio», in realtà, è una dichiarazione di nullità del matrimonio: la Chiesa dichiara che un matrimonio non è valido. Non scioglie il matrimonio, ma si limita semplicemente a constatare e a dichiarare che il consenso espresso da uno dei due nubendi (o da entrambi), per motivi fondati e provati, non è valido e quel legame non è mai sorto, era soltanto apparente.

Chi desidera dunque fare chiarezza sulla propria situazione matrimoniale precedente, può chiedere informazioni al proprio parroco o può essere indirizzato ad un addetto per la consulenza chiamato patrono stabile, che è messo a disposizione gratuitamente dal Tribunale o dalle diocesi. Può rivolgersi anche ad un patrono di fiducia (avvocato) abilitato ad esercitare presso il Tribunale ecclesiastico, cioè iscritto nell’albo degli avvocati ecclesiastici del Tribunale Interdiocesano. Assieme al patrono, sia stabile che di fiducia, si analizza in profondità la propria vicenda coniugale (soprattutto nel periodo precedente il consenso matrimoniale). Emergendo motivi che danno fondatezza alla causa di nullità matrimoniale, si presenta a cura del patrono una domanda (“libello”) al Tribunale Ecclesiastico. Una volta introdotto il libello, inizia il processo, che non è volto alla ricerca di eventuali colpe nell’andamento della relazione, ma cerca la verità della situazione matrimoniale. Nel corso del processo viene data la possibilità ai due coniugi di dire la loro versione dei fatti circa la vicenda del fidanzamento e del matrimonio. Vengono interpellati anche dei testimoni (di solito familiari e amici dei coniugi), i quali, con le loro deposizioni, aiutano a fare maggiore chiarezza sulla vicenda che si è chiamati ad esaminare. Naturalmente, vista l’importanza e la delicatezza dell’argomento, si richiede da parte di tutti l’impegno di dire la verità.

È purtroppo diffusa la diceria che chiedere la nullità del matrimonio sia qualcosa di possibile solo per persone ricche con forti disponibilità economiche. Non c’è nulla di più falso. Infatti fin dal 1998 è in vigore una normativa della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) che disciplina questa materia con norme comuni per tutta l’Italia. Il principio fondamentale, a cui si ispirano le norme della Cei, è il seguente: la dichiarazione di nullità del matrimonio è un aiuto pastorale, che riguarda la vita cristiana dei fedeli. Pertanto, la Chiesa si preoccupa che il contributo economico richiesto per le spese processuali e per l’assistenza da parte di un patrono (“avvocato”) non allontani i fedeli, che abbiano fondati motivi per avvalersene, da tale strumento, riguardante la loro coscienza e la loro vita cristiana. Per chi si trovasse in serie (e documentate) difficoltà economiche, sono previsti sia la dispensa totale o parziale dalle spese processuali, sia la possibilità dell’assistenza gratuita da parte del Patrono stabile del Tribunale ecclesiastico o di un patrono d’ufficio incaricato dal Tribunale stesso. Di conseguenza, oggi nessuno è privato della possibilità di accedere alla dichiarazione di nullità del matrimonio per motivi economici. La conferma sta nelle molte coppie calabresi che negli anni scorsi hanno ottenuto la sentenza di nullità del matrimonio usufruendo realmente di tale forma di aiuto. Il costo che un fedele deve sostenere per una causa di nullità riguarda due voci: il contributo richiesto dal Tribunale ecclesiastico per le spese processuali e l’onorario per il patrono, cioè l’esperto che lo assiste nell’introdurre la causa e nel corso dei processo canonico. L’effetto principale della dichiarazione di nullità consiste nella possibilità, che viene data generalmente alle parti, di essere libere di celebrare validamente un matrimonio, qualora lo desiderino. In tale modo, le persone che hanno iniziato una nuova relazione di tipo coniugale, senza essere unite nel sacramento del matrimonio – anche nel caso in cui siano tra di loro sposate civilmente –, hanno la possibilità di accedere ai sacramenti della confessione e della eucaristia, e di essere padrini o madrine nella celebrazione del sacramento del battesimo e della confermazione.

* giudice Teic

Articoli Correlati