Avvenire di Calabria

Nuova lezione nell’ambito dell’anno formativo promosso dall’Istituto diocesano di formazione socio - politica

Regionalismo differenziato, dall’Istituto “Lanza” un contributo al dibattito

Il contributo dei professori Antonino Spadaro e Francesco Manganaro e del dottore di ricerca Elenio Bolognese

di Stefania Giordano

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I professori Antonino Spadaro, ordinario di Diritto costituzionale, e Francesco Manganaro, ordinario di Diritto amministrativo insieme al dottore di ricerca Elenio Bolognese sono stati i tre relatori della tavola rotonda sul regionalismo differenziato organizzata presso l’Istituto diocesano “Mons. A. Lanza”.

Per far comprendere perché alcune regioni a statuto ordinario abbiano avanzato la pretesa di maggiore autonomia in determinate materie, ai sensi dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione, il professore Spadaro ha spiegato l’origine storico-sociale e politica del regionalismo differenziato.


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Sul finire degli anni Ottanta del Novecento il Sud Italia appariva ancora arretrato e inefficiente rispetto ad un Nord in crescita: non a caso la richiesta di maggiore autonomia partì dalle tre Regioni più sviluppate del Nord (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), comprendenti un terzo della popolazione nazionale, con un PIL di oltre il 40% della media italiana.

Regionalismo differenziato, l'origine dell'idea "secessionistica"

L’origine politica si può far risalire alla propaganda politica secessionista della Lega Nord che, nel 2001, indusse a far approvare dal centrosinistra la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione.


PER APPROFONDIRE: Autonomia differenziata, si allarga il fronte dei contrari alla Riforma


Con il III c. dell’art. 116 si stabilì che ulteriori forme di autonomia, in materie espressamente indicate dall’art. 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, con legge dello Stato, previa richiesta della Regione interessata, nel rispetto dei principi costituzionali (spec. artt.

119 e 120). Infatti è previsto un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale e bisogna comunque garantire la coesione e la solidarietà sociale, attraverso la definizione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e dei servizi che, in maniera uniforme e appropriata, vanno garantiti su “tutto” il territorio nazionale. Sul tema dei Lep è intervenuto il professore Manganaro, spiegando che il Comitato di esperti presieduto dal giurista Cassese per la definizione degli stessi ha da poco concluso i lavori, ma è necessario anche avere contezza della dimensione finanziaria di notevole rilevanza che deve accompagnarne la previsione. Problema, questo della determinazione finanziaria, tutt’altro che risolto.

Il dottore di ricerca Elenio Bolognese ha svolto un’analisi critica della procedura di differenziazione alla luce del disegno di legge Calderoli e ha ben riassunto ai corsisti quali Regioni possono richiedere maggiore autonomia (secondo la nuova normativa, per assurdo, anche quelle a Statuto speciale), in quali materie e con quale procedura.

Durante il dibattito è emersa la preoccupazione che non vengano danneggiate le regioni del Sud e che il metodo di calcolo del fondo perequativo venga ancora determinato in base ai valori dei costi storici di spesa piuttosto che dei costi standard dei servizi. In sintesi, da quando in Italia sono state costituite le Regioni, negli anni Settanta del secolo scorso, si è passati da un regionalismo “cooperativo”, come previsto dalla Costituzione, a un regionalismo “oppositivo” (dal 2001), fino all’idea dell’attuale di tipo competitivo e “asimettrico”. Quello che sarebbe invece auspicabile è un vero regionalismo “solidale”.

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