Si voterà il 29 marzo in tutta Italia: al centro della richiesta referendaria uno dei temi cardine del populismo
Taglio dei parlamentari, manca poco più di un mese al Referendum
Renato Laganà
18 Febbraio 2020
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Il 29 marzo 2020 si terrà un Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari. Il quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana avrà luogo il 29 marzo 2020, per approvare o respingere il testo di legge costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato in via definitiva dalla Camera l'8 ottobre 2019, che comporta la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori elettivi da 315 a 200.
A differenza di quanto avvenuto alla Camera dei deputati dove la riforma venne approvata quasi all'unanimità, la proposta di riforma era stata precedentemente approvata dal Senato della Repubblica con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti: di conseguenza, come prescritto dall'articolo 138 della Costituzione, il provvedimento non era stato direttamente promulgato proprio per dare la possibilità di richiedere un referendum confermativo entro i successivi tre mesi. Tale facoltà è stata esercitata da 71 senatori, più di un quinto dei membri di tale Camera richiesti dal predetto articolo, che hanno depositato la richiesta di referendum presso la Corte suprema di cassazione il 10 gennaio 2020.
A differenza dei referendum abrogativi, per la validità del referendum costituzionale non è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto: la riforma costituzionale sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, indipendente da quante persone si recano ai seggi.
Il disegno di legge costituzionale sottoposto ad approvazione si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 modifica l'articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei deputati da 630 a 400. Il numero dei deputati eletti nella Circoscrizione Estero passa da 12 a 8.
L'articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei senatori elettivi da 315 a 200. Il numero dei senatori eletti nella Circoscrizione Estero passa da 6 a 4. Il numero minimo di senatori assegnato ad ogni regione si abbassa da 7 a 3. Nel nuovo testo, inoltre, le due Province autonome di Trento e Bolzano vengono equiparate alle regioni, assicurandosi tre senatori a testa. Rimangono invece invariati i seggi assegnati al Molise e alla Valle d'Aosta.
L'articolo 3 modifica l'articolo 59 della Costituzione chiarendo che il numero massimo di senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica non possa in alcun caso essere superiore a 5. In tal modo viene eliminata l'ambiguità del precedente testo costituzionale in cui il limite di 5 senatori a vita poteva intendersi come limite massimo di senatori a vita presenti in Senato oppure come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun Presidente della Repubblica (quest'ultima interpretazione fu seguita dai soli Presidenti Sandro Pertini e Francesco Cossiga, che nominarono entrambi 5 senatori a vita, raggiungendo il massimo di 9 senatori a vita di nomina presidenziale contemporaneamente in carica).
L'articolo 4 disciplina infine l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge stabilendo che esse si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
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