Avvenire di Calabria

Organizzazioni non lucrative, onlus, imprese sociali, coop: oggi l’attività senza fini di profitto ha tante forme

Terzo Settore, la riforma è necessaria per fare chiarezza

Redazione Web

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di Stefania Giordano * - La legge numero 106/2016 contiene la delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale.

In attesa dei decreti attuativi, la professoressa Franca Panuccio Dattola, docente dell’Università di Messina, ha riflettuto con i corsisti dell’Istituto «Lanza» sui principi fondanti delle attività di volontariato, che sono anche fonte ispirativa di tutte le leggi che, sin dal 1991, si sono occupate delle organizzazioni del Terzo settore.

Il volontariato è «esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà»: nella Sollecitudo rei socialis di San Giovanni Paolo II il principio di solidarietà è definito come «la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune».

Già la legge quadro sul volontariato n. 266/91 tentò di riordinare la numerosa legislazione regionale in materia e l’art. 2 richiamò esplicitamente alla gratuità della prestazione volontaria, precisando che «la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo». Volontario è difatti la persona che offre liberamente il proprio tempo e le proprie capacità a disposizione dello Stato per fini sociali.

La legge numero 381/91 si occupò invece di disciplinare le cooperative di solidarietà sociale, aventi come scopo l’integrazione sociale di persone svantaggiate: in questo senso, il socio della cooperativa va tenuto ben distinto dal volontario. Tutta la successiva legislazione (sulle organizzazioni non lucrative, sulle imprese sociali, sul riordino delle onlus) ha sempre mantenuto la distinzione della figura del volontario.

Ora l’articolo 1 della legge delega numero 106/2016 definisce come Terzo settore il «complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza fini di lucro, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi». L’art. 4 prevede inoltre la redazione di un Codice del Terzo settore, secondo criteri che tengano conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale e l’art. 5 stabilisce i limiti al rimborso spese per l’attività dei volontari, rimarcandone il carattere di gratuità. Sono previsti anche: la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato (Csv); l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore; i criteri che definiscono l’impresa sociale; l’istituzione del servizio civile universale.

Dal dibattito è emersa pure la notevole rilevanza economica ormai assunta dal terzo settore con tutte le implicazioni, non sempre positive, che ciò comporta.

In conclusione, la docente si è augurata che i volontari – definiti da Papa Francesco “la mano destra di Cristo” e dal Cardinal Martini “apostoli del tempo” – restino indipendenti da ogni forma di potere e interesse economico, conservandosi “voce critica” all’interno della società nella quale operano.

* Istituto sociopolitico "Monsignor Antonio Lanza"

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