Nel sistema di protezione dei minori, figure come il tutore e il curatore svolgono ruoli delicati e fondamentali. Da un lato, il diritto e la giurisprudenza, attraverso normative come la recente Riforma Cartabia, delineano i confini e le responsabilità di queste funzioni, garantendo la rappresentanza e l’ascolto dei soggetti più vulnerabili all’interno del processo. Dall’altro, l’esperienza concreta di chi opera quotidianamente a contatto con i ragazzi svela una dimensione fatta di cura reale, ascolto profondo e affiancamento costante. È in questo spazio, dove l’applicazione della norma incontra la vita vissuta, che l’impegno legale si intreccia con un approccio ispirato ai valori della gratuità e dell’attenzione disinteressata all’altro. In questo modo si restituisce centralità alla dignità della persona in crescita, cercando soluzioni umane e di rete anche di fronte alle complessità e alle fragilità dei legami familiari d’origine.
Il diritto, la cura e lo strumento di protezione
Tra le figure che si prendono cura e tendono ad ottenere tutela per “i cuccioli d’uomo”, il tutore e il curatore da sempre-sono indicati come “strumenti di protezione dei minori” soggetti fragili -In una logica di approfondimento all’interno di questa rubrica, può essere utile provare anche partire dai termini e individuare quel fil rouge che a volte unisce e consente un incontro fra Diritto e Fede e attraverso letture incrociate dei dati della Vita dell’Uomo , arricchisce e completa uno scenario articolato e complesso difficilmente riconducibile ad unum. Il termine “strumento” che potrebbe apparire riduttivo e mortificante per la Persona, in una logica legalistica, riacquista il suo più profondo significato invece, associandolo alla figura del “Servo inutile” del Vangelo di Luca (17,9-10). Chi è consapevole di avere fatto il proprio dovere e non accampa meriti o privilegi, scopre di più la grazia del Signore, la sua generosità, la Sua bontà, la Sua liberalità. La parabola del servo lo esprime bene: la fede libera e riempie di gioia.
La responsabilità quotidiana nella crescita del minore
Allo stesso modo la gratuità del compito di cura del tutore si avvicina alla logica del Samaritano (Lc 10.25-37), insieme Apostolo e Servo inutile. La “tutela” che chi opera nel mondo degli operatori del diritto rintraccia nelle norme ed applica, a volte a garanzia del proprio ruolo, non sempre cioè partendo dalla relazione con l’Altro, esplode in tutta la Sua forza se si incarna nella figura del Samaritano (Luca 10-25-37).Dare all’altro uno sguardo d’amore compassionevole, con generosità, accompagnandolo senza lesinare tempo e danaro, è la risposta sovversiva e rivoluzionaria più potente e significativa, in questo nostro modo di vivere le giornate affannose e a volte prive di senso. Il tutore nel nostro codice, anche alla luce della Riforma Cartabia è e rimane chi sostituisce i genitori e diviene padre e madre, dunque responsabile della crescita del figlio affidatogli ex lege, ma che ha le esigenze e le oppositività propria dei figli/e in formazione. Pochi articoli ne delineano la figura, ma quanti aspetti nascosti derivano dal compito di cura, tratti dall’applicazione concreta di ogni giorno, dal confronto con i SS, con i Magistrati, con la PA. La vita quotidiana richiede sempre un’attenzione particolare al minore febbricitante, al minore che si chiude in camera e rifiuta il dialogo, al minore che trascorre tanto tempo sui social, o che esprime una difficoltà, un disagio, una sofferenza, un rifiuto immotivato.
Il ruolo del curatore e l’importanza dell’ascolto
Il curatore ha un compito che gli addetti ai lavori ritengono -forse a torto- più semplice di quello del tutore. È sicuramente diverso, ma altrettanto impegnativo, valorizzato dalla Riforma Cartabia, con l’aggiunta di poteri sostanziali, oltre che di rappresentanza processuale. La vigilanza richiesta al curatore, che è un prendersi cura del minore adolescente, con assunzione di responsabilità nel controllo e nelle scelte educative fatte da altri, richiede consapevolezza e formazione professionale, conoscenza di normative e percorsi da individuare volta per volta, costruendoli sui minori affidati, portatori di storie non facili e in cui l’ interloquire con gli adulti rappresenta una difficolta in più, per i legami affettivi ,spesso disfunzionali, che legano i figli ai genitori. Tuttavia entrambe le figure hanno un denominatore comune e condividono, come strumenti di protezione appunto, la vita e la crescita del minore. Un primo tratto comune è l’ascolto attento, qualificato, ma che porta con sé la voglia di entrare nella storia del minore che è accanto, Difficilmente rimane privo di ritorno nel minore; più spesso suscita domande, avvia una comunicazione che non richiede risposte, almeno immediate, ma vuole solo scoprire che l’interlocutore ha interesse, crede in lui, ci tiene anche se non lo conosce, ed è pronto ad accoglierlo, senza giudicarlo, senza pregiudizi, senza precomprensioni. Tutto questo nel diritto all’ascolto previsto dall’articolo 473 bis 4-5 cpc post Cartabia non trova certo una declinazione completa, ma è la vera natura della qualificazione giuridica tutore/curatore. Anche la partecipazione legata al diritto all’ informazione, prevista nelle direttive europee e sottolineate nelle Linee Guida del Consiglio di Europa del 17 novembre 2010, è segno di conferma della dignità del minore, quale Persona che solo così può trovare un suo protagonismo positivo nel processo, che diviene la risposta reale e giusta contro le discriminazioni che subisce in quanto soggetto vulnerabile. Il diritto ad un equo processo, all’accesso alla giustizia, il diritto di appello devono essere garantiti alle persone minori di età.
Il dialogo necessario con gli adulti di riferimento
Altra sottolineatura riguarda il rapporto del tutore e del curatore con i soggetti adulti. Se è vero infatti che il tutore ex lege nominato, sostituisce i genitori o quel genitore che è stato ritenuto non idoneo a proseguire il compito educativo nei confronti del minore, non è meno vero che lo stesso deve – per assumere alcune determinazioni, in materia di istruzione o di salute per esempio- avere un contatto con i genitori. Se il minore è ricoverato in ospedale, chi può assisterlo oltre al personale sanitario, durante la notte, o mentre partorisce, o se scappa da una struttura e viene ritrovato? Sono situazioni di fragilità, che rendono il minore ancor di più soggetto vulnerabile, magari impaurito, in uno stato di prostrazione e di solitudine, in cui potrebbe compiere atti di autolesionismo, diventare pericoloso per sé e/o per gli altri. Il tutore è formalmente a posto se mantiene un’interlocuzione diretta con il tribunale, i sanitari, le forze dell’ordine, ma quale tutore che ha veramente a cuore la cura del minore, che sente di essere strumento di protezione, non proverà a coinvolgere, nei limiti in cui questo è possibile, i genitori o il nucleo familiare allargato, per proteggere realmente il minore, scegliendo la soluzione più adatta a quel momento e alla situazione che sta vivendo?
La rete di tutela e le soluzioni creative a difesa dei più fragili
Nello stesso modo il curatore che spesso riassume in sé anche il compito di rappresentante legale del minore (avvocato) pur mantenendosi super partes, non si sottrarrà ad alcun confronto di rete o dall’assunzione di decisioni in contrasto con i genitori o con gli zii, nonni, fratelli maggiori, suggerendo nelle relazioni periodicamente depositate nella cancelleria del giudice competente le possibili soluzioni, indicando i pericoli e i rischi che potrebbero derivarne per i minori, nel caso di una decisione autoritativa o peggio di una non decisione. Ecco che allora la protezione da azione a difesa da danni provocati allarga il proprio spazio, divenendo attività svolta in aiuto o a favore di qualcuno. Il prendere il minore sotto la propria protezione significa portarlo con sé ogni giorno, senza liberarsi mai dalla sensazione di impotenza e a volte di fallimento, di fronte agli inevitabili ostacoli, ma con la consapevolezza che nessuno deve essere lasciato solo. Chi più e meglio del Signore allarga le braccia e raccoglie offrendo la sua protezione, con sguardo misericordioso. E tuttavia le “braccia di protezione della Rete “che si costruisce lentamente attorno al minore, formata dal Cuore dei soggetti coinvolti, l’assistente sociale, lo psicologo (ove occorra) o altra figura con una formazione specifica, il tutore, il curatore, la forza(meglio il custode) dell’Ordine pubblico, il Giudice minorile, il gruppo del volontariato di cui il minore fa parte, il tutore ed il curatore, il genitore, la famiglia allargata , sono la traduzione in Terra, il riflesso di luce(che non può essere pallido!) del Sostegno che la Cura concreta richiede, alla ricerca di soluzioni creative ,piene di fantasia. La norma infatti è rigida nella sua applicazione e in tal senso riduttiva, ma l’utilizzo di concetti generici da parte del legislatore, consente all’interprete un’applicazione ampia, aperta ed applicabile all’intero mondo delle fragilità, alla ricerca e protezione di chi è o diviene inconsapevolmente vulnerabile.
*prof.ssa associata Diritto Privato Messina e membro della Commissione del SDTM RC- Bova













