Avvenire di Calabria

Angela Busacca, docente universitaria ed esperta, analizza la legge 219/2017 su cure mediche e fine vita

Lo speciale dell’Azione Cattolica. «Dat, di che cosa parliamo?»

Angela Busacca *

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C’è un tempo per le riflessioni ed un tempo delle decisioni, c’è un tempo per il silenzio ed un tempo per le parole, c’è un tempo per la nascita ed un tempo per la morte, secondo dei ritmi la natura scandisce per l’uomo e che l’uomo cerca di fare propri, interpretare, organizzare, sfruttare e finanche dominare. E poi c’è il nostro tempo, che è il tempo della tecnica e della tecnologia, che hanno rivoluzionato tutti i modi di intendere i “tempi” precedenti: la crescente rapidità delle comunicazioni è divenuta istantaneità, il silenzio è spesso riempito da parole non più dette ma digitate freneticamente su schermi e computer, le giornate diventano sempre più convulse e la vita quotidiana si ritrova scandita da tempi che non sono più quelli naturali ma quelli imposti dalla tecnica. Un lungo dibattito sociale prima che politico ha accompagnato l’iter della legge 22 dicembre 2017, numero 219 (Norme in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento), rivolta a colmare la lacuna relativa alla possibilità di indicare, in un tempo anticipato rispetto alla (possibile o sopravvenuta) incapacità decisionale, indicazioni vincolanti con preminenza su eventuali determinazioni da parte dei familiari o dello stesso personale medico- sanitario.

Si tratta di una legge, è bene sottolinearlo sin da subito, che si rivolge ad una rinnovata qualificazione del rapporto medico-paziente e, come indicato all’articolo 1, «tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi previsti dalla legge » aggiungendo anche, al successivo articolo 2, il divieto del cosiddetto “accanimento terapeutico” e la garanzia della cosiddetta “terapia del dolore”, nonché la possibilità, in particolari ed estreme situazioni, di una sedazione profonda continua; non si tratta, ed è bene puntualizzarlo con forza, di una legge che prevede la cosiddetta “eutanasia attiva”, ma solo l’eventualità di un trattamento sedativo in ipotesi di “prognosi infausta imminente”.

La più rilevante novità è data dall’articolo 4 che prevede la possibilità delle “Dichiarazioni anticipate di trattamento” (Dat): si tratta di una indicazione, resa da soggetto maggiorenne, capace di intendere e volere e debitamente informato e consapevole sulle conseguenze mediche della scelta, sul consenso o dissenso per «trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari» da accettare/ rifiutare in caso di «eventuale futura incapacità di autodeterminarsi »; il contenuto delle Dat, pertanto non può essere solo negativo e relativo al rifiuto alle cure, ma può ben essere positivo o selettivo, indicando, ad esempio, limiti e modalità dei trattamenti; nel rispetto della volontà del soggetto viene prevista anche la nomina di un “fiduciario” con funzioni di rappresentanza nei rapporti con il medico e le strutture sanitarie.

“Autodeterminazione”, “consenso” e “fiducia” sono i tre elementi fondamentali della legge 219 del 2017, che, a fronte delle fattispecie tecnologiche e delle evoluzioni frenetiche dell’uomo contemporaneo, si propone di recuperare una dinamica relazionale e propone anche un nuovo tempo umano: l’articolo 1 comma 8 prevede infatti che «il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura»; un tempo di riflessione, un tempo di parole, un tempo di vita, un tempo umano prima del tempo delle decisioni.

* docente di Diritto privato Università di Reggio

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