Avvenire di Calabria

L'articolo 4 del Decreto Legislativo 39/2013 non riguarda il nuovo amministratore unico

Atam, ecco perché la vicenda Perrelli è diversa dal «caso Basile»

Redazione Web

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Partiamo da una premessa: proprio come argomentato dalla minoranza consiliare al Comune di Reggio Calabria va sottolineato come l'Atam, l'azienda municipalizzata del trasporto pubblico locale, rappresenti una risorsa imprescindibile per la Città, sia sotto il profilo occupazionale (300 maestranze impiegate) sia sotto quelle del servizio espletato per la collettività. Per questo non si può perdere altro tempo.

 

Comprendiamo, siamo «uomini di mondo» (per dirla alla Totò), che buttarla in politica (nell'accezione più esasperante del termine) è un esercizio accattivante in una fase amministrativa in cui la "pezza" è spesse volte peggio del buco (si leggano le giustificazioni del consigliere delegato alle partecipate, Francesco Gangemi). Ma, pur rispettando la pluralità di pensiero, bisogna ricordarsi che le leggi non si interpretano, ma si applicano.

 

Lo scriviamo consci di essere stati i primi a sollevare dubbi di inconferibilità all'avvocato Giuseppe Basile della carica di Amministratore Unico di Atam, sulla cui vicenda è ormai consolidato l'interesse della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

 

Così la mancata ratifica ufficiale della nomina di Francesco Perrelli, alla guida della municipalizzata del trasporto pubblico locale di Reggio Calabria, è un eccesso di zelo del sindaco Giuseppe Falcomatà che ha preferito anteporre al vaglio delle valutazioni di Giovanna Acquaviva, nelle sue funzioni di responsabile dell'Anticorruzione in seno all'Ente comunale, prima ancora che di segretario generale, il decreto di nomina dello stesso.

 

Ma, carte alla mano, va fatto un distinguo tra le due vicende volutamente comparate, ma che sono nettamente differenti. Partiamo proprio dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013. È vero che al comma 1 si fa riferimento (riportiamo testualmente) che vi è l'inconferibilità della nomina per tutti «coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico» e vieppiù nel riferimento alla lettera “c” dello stesso comma con espressa indicazione afferente agli «incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale».

 

Possiamo, perciò, affermare che Francesco Perrelli è esente da questa norma. Il perché è presto detto. Basta leggere il titolo dell'articolo 4: «Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati» ed è rintracciabile proprio nell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo citato in cui viene spiegato cosa si intende per «amministrazioni statali, regionali e locali».

 

A supporto di ciò il legislatore indica l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 in cui chiaramente si evince quanto segue: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni». Ergo non l'Atam in quanto società di diritto privato a capitale pubblico.

 

Ragioniamo per esempi per uscire fuori dai tecnicismi. Francesco Perrelli, dottore commercialista, dal luglio 2013 al settembre 2017, è stato Presidente del Collegio Sindacale di Atam Spa. La nomina di Perrelli sarebbe stata inconferibile se quest'ultimo fosse stato designato quale dirigente di un qualsiasi settore del Comune di Reggio Calabria.

 

Le altre contestazioni mosse alla nomina di Perrelli riguardano lo Statuto Comunale, per l'esattezza l'articolo 110, comma 5 che riportiamo: «Non possono essere nominati i consiglieri comunali e circoscrizionali, i revisori dei conti e coloro che sono stati candidati alle elezioni politiche o amministrative nell'ultimo quinquennio, nonché i dipendenti del Comune o di altri enti o aziende speciali comunali». Anche in questo caso l'articolo non si presta ad interpretazioni: si fa riferimento ai revisori dei conti del Comune di Reggio Calabria e non delle sue società controllate.

 

Infine, l'articolo 7, comma 2, lettera “a” del Decreto Legislativo 39/2013, lo stesso per intenderci che “condanna” l'avvocato Basile: in questo caso i “dubbi” si focalizzano sul periodo intercorso tra le dimissioni del professor Antonino Gatto da amministratore unico di Atam (25 settembre 2017) ad oggi, in cui il Collegio sindacale (di cui Perrelli fa parte, seppur non confermato nell'incarico dal 14 settembre scorso) – in ossequio da quanto previsto dal Codice Civile – guida la società in amministrazione ordinaria sino alla nomina del nuovo amministratore unico.

 

La contestazione non è legalmente supportata essendoci una vacatio e, inoltre, non vi è alcuna posizione ostativa – semmai il contrario – verso una conferma nel ruolo, come potrebbe essere per lo stesso Perrelli nel caso di specie. Ci chiediamo: si sarebbe invocata tale norma in caso di conferma del professor Antonino Gatto?

 

Di certo è che si tratta di una nomina “al limite”, ma legalmente valida. Occorrerebbe, perciò, dibattere sulle qualità manageriali o meno del nominato piuttosto che sui cavilli burocratici. Magari richiedendo un'immediata assemblea pubblica sul trasporto locale per comprendere le strategie in mente alla luce anche del varo odierno del Pums, piano urbano per la mobilità sostenibile.

 

Lungi da noi voler difendere a spada tratta questa o quella posizione di sorta, ma – anche in questo caso - occorre esercitare il dovere dell'onestà intellettuale. La palla adesso parla alla responsabile Anac, Giovanna Acquaviva, che fugherà ogni dubbio.

 

Altro argomento è sull'opportunità o meno che il Presidente del Collegio Sindacale “si trasformi” nell'Amministratore Unico della stessa società sinora “controllata”. Questo è un discorso che afferisce all'etica amministrativa o alla morale politica sulla quale occorrerebbe un più ampio confronto, senza pregiudizi di sorta.

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