Avvenire di Calabria

La decisione del sindaco facente funzioni per tutto il periodo delle festività natalizie in città

Botti di Natale e Capodanno, a Reggio Calabria sono vietati

Imposto lo stop alla vendita e all'uso, in particolare a ridosso dell'anno nuovo

di Redazione web

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Stop ai botti di Natale e Capodanno a Reggio Calabria. Entra in vigore da mercoledì 22 dicembre 2021 l'ordinanza che dispone il divieto di utilizzare petardi e artifici pirotecnici di vario genere durante le festività natalizie e in modo particolare nella notte di Capodanno.


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La misura che impone il divieto dei botti a Reggio Calabria, spiega il Vicesindaco, Paolo Brunetti, "resterà in vigore fino al 9 gennaio 2022 e ha l'obiettivo di evitare che si verifichino incidenti e danni alle persone a causa dell'utilizzo improprio e del malfunzionamento di questi materiali esplosivi".

"E' importante, inoltre, tutelare gli animali domestici che, come sappiamo, possono avere gravi conseguenze dal forte rumore che in queste circostanze viene prodotto senza dimenticare, peraltro, anche la doverosa tutela dell'ambiente e quindi della salute collettiva in ragione dell'incremento delle polveri sottili e di altre sostanze dannose che viene provocato dall'utilizzo di questi materiali pirotecnici".

"In linea generale, - evidenzia il Vicesindaco Brunetti - l'auspicio e la forte raccomandazione che l'amministrazione comunale rivolge alla cittadinanza, è quella di vivere questi giorni di festa e riposo con attenzione e senso di responsabilità, anche alla luce del difficile momento storico che stiamo vivendo e che ci vede tutti impegnati nella dura battaglia contro il Covid e nel rispetto delle connesse misure di protezione dal rischio di diffusione del contagio che siamo chiamati ad osservare".

Botti di Natale e Capodanno, ecco dove sono vietati a Reggio Calabria

Nel dettaglio l'ordinanza dispone a partire dalle ore 6.00 del 22 dicembre 2021 e sino alle ore 24.00 del 9 gennaio 2022. Il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV e V del TULPS compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie; il divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”, gruppi D ed E (ad eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58), nel raggio di 50 metri dai seguenti luoghi pubblici: - Aree a verde e parchi pubblici; - Chiese in occasione delle Sante Messe di Natale e Capodanno; - Corso Vittorio Emanuele III; - Lungomare Falcomatà; - Corso Garibaldi; - Piazza Duomo; - Piazza Italia; - Piazza Castello; - Piazza De Nava; - Piazza Camagna; - Piazza San Giorgio; - Piazza Genoese; - Piazza Garibaldi; - Piazza Indipendenza.

Il divieto assoluto di qualsiasi manipolazione dei prodotti in argomento (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti;

L’intensificazione da parte degli agenti della Polizia Municipale dei controlli "ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza".

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