Avvenire di Calabria

«La firma dei Patti rappresentò la conclusione di una fase travagliata»

Patti Lateranensi, il concordato «rivisto»

Redazione Web

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di Giuseppe Carlo Rotilio - Il principale strumento normativo che disciplina la condizione giuridica della Chiesa cattolica in Italia e i suoi rapporti con lo Stato italiano è l’accordo di revisione del concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama dalla Repubblica italiana e dalla Santa Sede. L’accordo, reso esecutivo con la legge n. 121, ha di fatto sostituito il primo concordato, parte dei Patti Lateranensi tra il Regno d’Italia e la Santa Sede, firmati l’11 febbraio 1929 nel palazzo del Laterano a Roma dal cardinale Pietro Gasparri e da Benito Mussolini, e resi esecutivi con la legge numero 810. La firma dei Patti rappresentò la conclusione di una fase travagliata nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, conseguente alla realizzazione dell’unità nazionale, che aveva comportato l’annessione di Roma e la dissoluzione dello Stato Pontificio. L’intenzione dello Stato italiano di regolare unilateralmente le relazioni con la Chiesa, concretizzatasi con la “legge delle Guarentigie”, fu respinta da Papa Pio IX, che nel 1874 proclamò il Non expedit, vale a dire il divieto imposto ai cattolici di prendere parte alla vita politica del nuovo Stato. Facendo seguito a una significativa fase di distensione nelle relazioni bilaterali, avviata nel corso del pontificato di Benedetto XV, i Patti del 1929 ponevano fine alla “questione romana”, attraverso il reciproco riconoscimento dello Stato italiano da parte di Papa Pio XI e dello Stato della Città del Vaticano da parte di Vittorio Emanuele III e di Mussolini. I Patti si componevano di un Trattato, di un Concordato e di una Convenzione finanziaria. Il dibattito sulla regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa si riaccese all’inizio del 1947, quando si trattava di stabilire se inserire o meno i Patti Lateranensi come parte integrante della nuova Costituzione repubblicana. Centrale, fu l’equiparazione dell’ordinamento canonico all’ordinamento giuridico internazionale, considerati entrambi “originari”, e per ciò stesso indipendenti dall’ordinamento dello Stato. In questa prospettiva la questione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa non rientrava tanto nell’ambito del diritto soggettivo alla libertà religiosa, quanto piuttosto in quello del diritto internazionale, per cui i concordati hanno la natura di convenzioni bilaterali e proprio in quanto frutto di accordi a carattere internazionale assumono una valenza giuridica superiore rispetto all’ordinamento giuridico interno del singolo Stato. Ad ogni modo, con l’inserimento dell’articolo 7 nella Costituzione non si intese parificare il contenuto dei Patti Lateranensi alle norme costituzionali ma, piuttosto, costituzionalizzare il principio concordatario; i Patti vennero inseriti tra le fonti atipiche dell’ordinamento italiano, per cui le disposizioni in essi contenute avrebbero goduto di un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti di primo grado, potendo essere soggette a modifiche attraverso il procedimento ordinario in caso di mutuo consenso fra Stato e Chiesa, ovvero attraverso il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali, in caso di volontà unilaterale dello Stato. Tuttavia, l’indicatore più significativo del mutamento della mentalità in Italia di una revisione del Concordato, con l’emanazione di nuove leggi “progressiste” portò ad uno studio per la revisione del Concordato e di preparazione di quanto necessario per consigliare il Governo in vista delle trattative da intavolare con la Santa Sede. Solo dopo lunghe e laboriose trattative e ben sei bozze preparatorie, si approdò al testo definitivo, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama, un “accordo–quadro” di principi fondamentali che definiscono alcuni contenuti dei rispettivi ordini dello Stato e della Chiesa, richiamando specifici capisaldi costituzionali sui quali ricostruire il sistema dei loro rapporti e rinviando ad ulteriori intese tra le competenti autorità delle due parti la definizione di aspetti particolari. All’accordo del 1984 hanno fatto seguito una serie di intese su specifiche questioni, preludio a ben vedere, anche alla luce dell’odierna pandemia, di ulteriori modifiche che riconoscano quanto di bene la Chiesa ha fatto, supplendo in ogni città, alle mancanze dello Stato nei confronti dei cittadini.

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