Adozione del concepito, è l’idea più giusta

La proposta di legge del Carroccio

Sono giorni intensi sul fronte del dibattito per la vita. Il Congresso di Verona ha riportato all’ordine del giorno la legge sull’aborto. Purtroppo, quando si parla di questi temi, si deve fare spesso i conti con pregiudizi, ideologie, fondamentalismi e tanta, ma tanta ignoranza. Dalle colonne di Avvenire, Ognibene ha fatto notare che «Basta una parola – “concepito” – e a una parte del Palazzo puntualmente saltano i nervi. Eppure, lui, il concepito, è tutt’altro che minaccioso». Il giornalista si riferisce a un disegno di legge della Lega che propone «Disposizioni in materia di adozione del concepito» come alternativa all’aborto per la donna incinta che ha deciso di non tenere il bambino (e che comunque già oggi dispone della legge sul parto in anonimato). In sintesi: per chi vuole abortire non cambierebbe nulla, mentre si introdurrebbe solo una nuova possibilità di libera scelta. La proposta del Carroccio, però, è molto significativa: nei 7 articoli del ddl – depositato a Montecitorio il 4 ottobre 2018 e solo da pochi giorni incardinato nelle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali – si riconosce nei fatti una soggettività giuridica del concepito che segna un passo avanti con l’intento di ridurre il numero di aborti e di famiglie che sperano in un’adozione. È sempre la donna al centro del ddl, in dialogo con la struttura consultoriale: è lei che, «trascorsi i sette giorni» di riflessione previsti dalla 194, «può avviare il procedimento» che consente di «ottenere lo stato di adottabilità del concepito» che porta in grembo. Dopo aver verificato la «specifica volontà della donna liberamente raccolta presso il consultorio o la struttura socio–sanitaria», l’adottabilità viene dichiarata «con decreto del tribunale per i minorenni del luogo di residenza della madre», ma la donna può cambiare idea «fino al momento della nascita e nei sette giorni successivi». A poter sperare in questa scelta del tribunale però saranno solo le coppie «la cui residenza è posta a una distanza non inferiore a 500 chilometri dal luogo di nascita del concepito», disposizione che punta a prevenire eventuali accordi extra legem o forme occulte di surrogazione di maternità. Datano da qui i due anni – «prorogabili di altri due» – che il ddl fissa come tempo di osservazione sul «buon andamento dell’affidamento preadottivo» del neonato che da nascituro era stato dichiarato adottabile. Trascorso questo lasso di tempo, lo stesso tribunale si pronuncerà «sull’adozione», ma se deciderà per il rigetto della domanda da parte della coppia questa vedrà venir meno anche l’affidamento. E sarà il tribunale che «assume gli opportuni provvedimenti provvisori in favore del minore». Ci pare una proposta di legge sensata che finalmente attua il primo – ignorato – articolo della Legge 194: «Lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio».

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